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Riconoscimento
della denominazione di origine controllata del vino « Faro » ed
approvazione del relativo disciplinare di produzione - D.P.R. 3
dicembre 1976
Art. 1. - La
denominazione di origine controllata «Faro» è riservata al vino rosso
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2. - Il
vino «Faro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti
vitigni presenti nei vigneti:
Nerello Mascalese
45-60 %;
Nocera 5-10 %;
Nerello Cappuccio
15-30 %;
Possono concorrere da
sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15 %, le uve provenienti
dai vitigni: Calabrese (Nero d’Avola), Gaglioppo (Montonico Nero)
Sangiovese.
Art. 3. - Le
uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte
nel territorio del comune di Messina.
Art. 4. - Le
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino « Faro » devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da
considerarsi idonei i terreni collinari e pedecollinari di giacitura ed
orientamento adatti.
I sesti d’impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli
generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti
dagli organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare, le
caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica
di forzatura.
La resa massima di uva
ammessa per la produzione del vino «Faro» non deve essere superiore a
q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura principale pura.
La resa massima in
coltura principale mista prevalente deve essere calcolata in rapporto
alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al. precedente
art. 2. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.
La resa massima
dell’uva in vino non deve essere superiore al 70 %.
Art. 5. - Le
operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio debbono
essere effettuate nella zona di produzione.
Il Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può
consentire che le suddette operazioni siano effettuate da quelle ditte
che, avendo stabilimenti situati nel territorio della provincia di
Messina, dimostrino di aver prodotto ed invecchiato vino « Faro » prima
della pubblicazione della domanda di riconoscimento della denominazione
di origine controllata «Faro» nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, parte seconda, n. 12, del 24 marzo 1973.
Le uve destinate alla
vinificazione debbono assicurare al vino «Faro» una gradazione
complessiva minima naturale di gradi 11,50.
Il vino «Faro» deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno un anno. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal
1° novembre dell’anno della vendemmia.
Art. 6. - Il
vino «Faro» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso
tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: delicato,
etereo, persistente;
sapore: secco,
armonico, di medio corpo caratteristico;
gradazione alcolica
minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima:
5 per mille;
estratto secco netto
minimo: 22 per mille.
È in facoltà del
Ministro per l’Agricoltura e le Foreste di modificare con proprio
decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art. 7. - 1
recipienti di capacità non superiore a litri 5 contenenti il vino
«Faro» di cui al presente disciplinare, devono essere, per quanto
riguarda l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di
pregio. Qualora il vino «Faro» sia contenuto in bottiglie di capacità
compresa tra litri 0,360 e litri 1,500, le medesime dovranno essere di
tipo «bordolese» o «borgognona» e per la loro chiusura è vietato
l’impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo a
corona.
È’ consentita
l’indicazione in etichetta della annata di produzione delle uve purché
veritiera e documentabile.
Art. 8. - Alla
denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore»,
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito
l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno l’acquirente.
È consentito altresì
l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art. 9. -
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata «Faro» vino che
non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, è punito a norma dell’art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.
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